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Eva Simola

Divorzio, assegno non dovuto: obbligo di restituzione di tutte le somme incassate

Lo ha chiarito la Corte di cassazione con la sentenza n. 28646 del 18 ottobre 2021

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    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28646 del 18 ottobre 2021, ha stabilito che, nel caso in cui venga giudizialmente riconosciuta la non debenza di un assegno divorzile precedentemente attribuito, sull’ex coniuge che ne è stato beneficiario grava l’obbligo di integrale restituzione dello stesso nel senso che debbono essere restituite non solo le mensilità riscosse successivamente alla riforma della sentenza attributiva del diritto all’assegno, ma ogni singola mensilità, a partire dal momento del primo versamento.

    Come è noto la disciplina dell’assegno divorzile è contenuta nell’art. 5 comma 6 della Legge sul divorzio (L. 898/1970). La Suprema Corte di Cassazione (Cass n. 11504/17) ha affermato che il diritto all’assegno divorzile é condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all’esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase concernente la verificazione se l’assegno é dovuto, informata al principio di autoresponsabilitá economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole, una seconda fase riguardante il quanto dovuto improntata alla solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato alla prestazione nei confronti dell’altro coniuge quale persona economicamente più debole (art. 2 e 23 Cost) che investe solo la determinazione dell’assegno.

   Successivamente al 2017, in numerose sentenze, la Suprema Corte ha ribadito la sussistenza dell'onere gravante sulla cd parte debole di cercare un'occupazione (Cass . n. 5932/21, Cass. 23318/21, Cass. 22499/21, Cass. 21228/19) in quanto in nessun caso l’ex coniuge può vivere “a rimorchio dell’altro” (Cass. n. 21228/19).

    Orbene chiarito come opera il giudice in presenza di una richiesta di assegno divorzile, al fine di meglio comprendere il ragionamento seguito dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto, giova ripercorrere la complessa vicenda giudiziaria da cui è scaturita la recente pronuncia.

    Origine del caso é la sentenza di divorzio, nella quale il Tribunale di Fermo ha valorizzato il netto squilibrio tra i redditi e i patrimoni dei coniugi riconoscendo all’ex moglie il diritto all’assegno divorzile, provvedimento confermato in sede di appello. Di conseguenza l’ex marito ha proposto ricorso in Cassazione, segnalando come i mezzi economici della controparte (ex moglie) fossero più che idonei a garantirle un “tenore di vita dignitoso” requisito che per legge esclude il diritto all’assegno divorzile.

   La Suprema Corte, con ordinanza n. 20525/2017, accogliendo il ricorso, ha dichiarato espressamente la non debenza delle somme corrisposte disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Ancona. In sede di rinvio, la Corte d’appello di Ancona, ha revocato l’assegno di divorzio e, di conseguenza, condannato l’ex moglie alla restituzione delle somme riscosse a partire dalla sentenza della n. 20525/2017 della Cassazione riscontrando la buona fede della donna, desumibile soprattutto dal fatto che solo nel luglio 2018 le Sezioni Unite avevano sposato la nuova concezione dell’assegno divorzile (secondo cui esso ha una natura “polifunzionale”, allo stesso tempo assistenziale e perequativo-compensativa, e mira non tanto alla ricostruzione del tenore di vita endo-coniugale quanto piuttosto a stabilire un equilibrio economico tra i coniugi, in considerazione dal ruolo giocato da entrambi in pendenza di matrimonio).

    Avverso tale statuizione l’ex marito ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione nel quale, specificamente, lamenta l’insussistenza della buona fede dell’ex coniuge richiamata dai giudici del rinvio e l’inidoneità dell’asserita buona fede ad impedire l’integrale restituzione in quanto solo i frutti e gli interessi avrebbero potuto essere elisi dalla restituzione.

   Proprio le censure dell’ex marito sono state accolte con la sentenza della Cassazione n. 28646/2021: la Suprema Corte ha affermato che il citato mutamento giurisprudenziale ben può costituire elemento per valutare la buona fede del beneficiario dell’assegno divorzile, ma esso non può anche giustificare il diniego dell’integrale restituzione dell’indebito in quanto ove si accerti, anche giudizialmente, la non debenza di una determinata somma, la buona fede di cui colui che l’ha percepita e che sia tenuto alla relativa restituzione incide, se del caso, sulla decorrenza dei frutti e degli interessi maturati, ma certamente non giustifica la ritenzione di ciò che gli è stato indebitamente pagato. Alla luce di tali motivi, la Cassazione rileva che l’obbligo restitutorio decorre dal momento in cui l’ex coniuge beneficiaria dell’assegno “ha concretamente iniziato a percepire l'emolumento, poi risultato non dovutole”, momento a partire dal quale sono dovuti altresì, in virtù dell’art. 1282 c.c., gli interessi legali sulla somma da restituire (“gli interessi legali sul quantum da restituire dovranno essere riconosciuti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1282 c.c., dal giorno del pagamento a non da quello della domanda, poiché la caducazione del titolo rende indebito il pagamento fin dall'origine, con la conseguenza che l'obbligazione restitutoria deve ritenersi sorta ed esigibile fin dal momento della solutio” ).

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